Il Trentino Vino Santo DOC, appartenente alla denominazione Trentino DOC, è un vino passito dolce, prodotto da uve di Nosiola, un vitigno autoctono a bacca bianca tipico della Valle del Sarca in Trentino.
Il Vino Santo è un prestigioso ed esclusivo passito che viene prodotto in poche migliaia di bottiglie; la produzione è consentita nella provincia di Trento, fra Sarche e Toblino, principalmente da nosiola coltivata nella Valle dei laghi.
Da disciplinare, i vitigni che rientrano nella composizione del vino Trentino Vino santo DOC sono la Nosiola per un minimo dell’85%, mentre la restante frazione si riferisce a vitigni con bacca dello stesso colore, autorizzati per la regione Trentino-Alto Adige.
Vengono selezionati solo i grappoli spargoli, ossia quelli con acini grossi e ben distanziati fra loro, sufficientemente maturi per garantire un elevato quantitativo di zucchero.
La particolarità di questo vino consiste nel trattamento delle uve prima della vinificazione: queste vengono sottoposte ad una lunga fase di appassimento, che storicamente si protraeva fino alla settimana “santa”, quella precedente la Pasqua, da cui deriva il nome “Vino Santo”.
Durante l’appassimento i grappoli di Nosiola sono adagiati su appositi graticci di canne o di rete metallica, detti “arele”: qui perdono circa un terzo del proprio peso e vengono attaccati dalla muffa nobile Botrytis Cinerea che, in determinate condizioni di temperatura, umidità e ventilazione, favorisce un’ulteriore evaporazione di acqua e la concentrazione degli zuccheri.
Dopo alcuni giorni dalla pigiatura, il mosto viene separato dalla parte più torbida, decantato e travasato in piccole botti di rovere, dove prende avvio la fermentazione naturale, che, per l’elevata concentrazione degli zuccheri, procede molto lentamente nel tempo.
Oggi il disciplinare impone che la vinificazione non avvenga mai prima del 1° febbraio e che il vino possa essere immesso al consumo dopo almeno tre anni.
Affinchè il vino possa fregiarsi della menzione “Superiore” devono essere soddisfatte determinate condizioni:
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l’appassimento deve protrarsi almeno fino al 1° marzo;
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le uve devono essere prodotte esclusivamente nei comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano;
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il vino deve invecchiare almeno 48 mesi prima di essere messo in commercio.